Art. 11

LEGGE 26 gennaio 1942, n. 39

In vigore dal 17 feb 1942
Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso. Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuerà a percepire gli assegni ed indennità che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti. Il limite di età, per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda è stabilito in anni 60, con facoltà dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di età con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, semprechè risulti accertata la sua piena idoneità fisica e professionale.
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