Art. 2

LEGGE 26 gennaio 1942, n. 39

In vigore dal 17 feb 1942
Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori. Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.
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