Art. 3

LEGGE 26 gennaio 1942, n. 39

In vigore dal 17 feb 1942
Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.
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