Art. 22

LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

In vigore dal 24 gen 1942
Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria ditta o società oppure a spedizionieri doganali con patente propria. Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria è punito con l'ammenda di L. 2000, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissiono di cui all'art. 9.
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