Art. 20
LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442
In vigore dal 24 gen 1942
La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attività dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all', su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.
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