Art. 16

LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

In vigore dal 14 set 2012
Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da: a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; b) un rappresentante del Ministero delle corporazioni; c) un rappresentante del Ministero delle finanze; d) due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno appartenente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'altro appartenente alla Direzione generale della marina mercantile; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti; g) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio; h) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione; i) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero. Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario. Quando il presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessità, in relazione alla materia da trattarsi, potrà integrare la Commissione con il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante dei lavoratori dell'industria, nonchè, con il rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, il rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed il rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, già nominati, nel decreto costitutivo della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo