Art. 14

LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

In vigore dal 14 set 2012
Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell', è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente. Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo. Il presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale. La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.
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