Art. 7

LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082

In vigore dal 13 ago 1940
Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138, 139, 146 e 148 del Codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del Codice penale militare marittimo con le modificazioni apportate dai precedenti articoli di questa legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 159 del Codice penale per l'esercito e 183 del Codice penale militare marittimo.
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