Art. 6

LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082

In vigore dal 13 ago 1940
Il termine, decorso il quale si incorre di diritto, a norma dell'art. 116 del Codice penale per l'esercito e dell'art. 170 del Codice penale militare marittimo, nel reato di diserzione, è stabilito in giorni sette ed il termine, decorso il quale la dichiarazione di diserzione può essere fatta dal comandante del corpo, ai sensi degli articoli predetti, è stabilito in giorni due.
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