Art. 3

LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082

In vigore dal 13 ago 1940
All'articolo 162 del Codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia il comandante della nave, del corpo, del distaccamento o stabilimento marittimo al quale il militare avrebbe dovuto presentarsi, ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il militare dopo ventiquattro ore di ritardo ingiustificato».
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