Art. 2
LEGGE 6 luglio 1940, n. 1082
In vigore dal 13 ago 1940
All'art. 148 del Codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante del corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
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