Art. 5
LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966
In vigore dal 25 gen 1940
Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei contratti d'impiego a tempo determinato in corso all'entrata in vigore della legge stessa e, in ogni caso, sino a non oltre due anni da tale data.
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