Art. 3

LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966

In vigore dal 25 gen 1940
Le società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all' della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci. Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione.
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