Art. 4
LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966
In vigore dal 25 gen 1940
I Consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il presidente e il consigliere delegato devono essere cittadini italiani.
Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.
Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti Albi. Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti in detti Albi devono essere almeno due.
Il personale delle società di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli Albi professionali.
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