Art. 2
LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966
In vigore dal 10 dic 1994
Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.
L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.
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