Art. 3
In vigore dal 5 giu 1939
È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:
Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:
«Art. 11. - Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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