Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 giu 1939
È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione: Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente: «Art. 11. - Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI».
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