Art. 4

In vigore dal 5 giu 1939
È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione: Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole «a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII», sono sostituite le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1940».
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urn:nir:stato:legge:1939-06-02;739#art-4

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