Art. 1

In vigore dal 5 giu 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A ε Q) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonché dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi . Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.
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