Art. 9

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

In vigore dal 20 lug 1935
Cartella biografica. Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, è compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra. Copia della cartella è rimessa alle autorità che ne facciano richiesta.
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