Art. 2

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

In vigore dal 4 feb 1936
Riabilitazione militare. Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione non soggetta ad alcun ricorso presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna. La decisione può essere presa altresì a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale e 598, 599 e 600 del Codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla Corte d'appello e il Regio avvocato generale militare al procuratore generale. Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'articolo 180 del Codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo sono considerati delitti. Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del Codice penale è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. I militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti nell'art. 179 del Codice penale.
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