Art. 5

LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116

In vigore dal 20 lug 1935
Impiego di persone divenute incapaci per condanna di appartenere alle forze armate dello stato e loro assegnazione a reparti di riadattamento militare. Fuori dei casi indicati negli , previo parere conforme emesso dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalla prima parte dell', le persone, fisicamente idonee al servizio militare, che, a seguito di condanna, siano incorse nell'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato, e per le quali non sia ancora cessato, per ragioni di età, ogni obbligo di servizio militare, sono messe a disposizione del Ministro per la guerra per essere impiegate, dopo che la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura detentiva di sicurezza, e sempre che sia ritenuto conveniente, in lavori speciali, sotto la potestà dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo uguale a quello della ferma di leva, che avrebbero dovuto compiere se non fossero incorse nella incapacità. A tal fine il Ministro per la guerra ha facoltà di istituire uno o più reparti di riadattamento militare alle dipendenze del comando degli stabilimenti militari di pena, per assegnarvi i condannati suindicati. Detti condannati, durante l'assegnazione ai reparti suindicati, sono considerati come assimilati ai militari per gli effetti dell'applicazione della legge penale militare e dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, con vincolo di subordinazione gerarchica anche verso i militari non rivestiti di grado che appartengono al personale direttivo, di governo, di custodia o di vigilanza del comando militare, presso il quale il reparto è istituito. Del provvedimento di assegnazione ai reparti di riadattamento militare di persone comunque soggette a misure di sicurezza non detentive, e del provvedimento con cui cessa tale assegnazione, il comandante del reparto stesso dà immediata comunicazione al competente giudice di sorveglianza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo