Art. 10
LEGGE 13 giugno 1935, n. 1116
In vigore dal 20 lug 1935
Disposizione finale.
Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanerà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.
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