Art. 9

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 15 gen 1936
Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.(1) (3) Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni. A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.(4)
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