Art. 3
LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395
In vigore dal 20 lug 1923
Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all', che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.
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