Art. 3

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 20 lug 1923
Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all', che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938. Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395 (Art. 3 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.) — Testo vigente | Portale Normativo