Art. 2

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 20 lug 1923
È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia. Per ciascun inscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'inscrizione.
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LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395 (Art. 2 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.) — Testo vigente | Portale Normativo