Art. 2 · LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

Art. 2

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 20 lug 1923
È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia. Per ciascun inscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'inscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395#art-2