Art. 5

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 20 lug 1923
Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni: 1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni; 2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 3° dà a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo