Art. 12

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

In vigore dal 20 lug 1923
Agli inscritti nell'albo a norma degli spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 giugno 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Oviglio - Gentile - Carnazza. Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
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