Art. 5

LEGGE 19 luglio 1894, n. 338

In vigore dal 8 ago 1894
Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti compileranno, attenendosi alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il resoconto del fondo speciale di cui all' ° della legge 30 agosto 1868 n. 4613, e dei fondi straordinari, distinguendo i comuni nelle seguenti categorie: a) Comuni pei quali non fu costrutta alcuna strada obbligatoria; b) Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costruite d' ufficio, si trovino o no compiute; c) Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costrutte per iniziativa dei comuni stessi, si trovino o no compiute. Nel resoconto sarà data dettagliata dimostrazione del modo con cui il fondo speciale ed eventualmente i fondi straordinari furono amministrati e spesi, giustificando con gli opportuni documenti, tanto le partite dell'entrata, quanto quelle della spesa. Del resoconto un esemplare sarà trasmesso ai comuni interessati; un'altro al Ministero dei Lavori Pubblici. Contemporaneamente i Prefetti metteranno a disposizione dei comuni le somme di loro spettanza, le quali saranno destinate ad opere di pubblica utilità od impiegate in estinzione di debiti. Il Ministero dei Lavori Pubblici, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenterà sui resoconti dettagliata relazione al Parlamento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1894. UMBERTO. SARACCO. Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;338#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo