Art. 3

LEGGE 19 luglio 1894, n. 338

In vigore dal 8 ago 1894
Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
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