Art. 2
LEGGE 19 luglio 1894, n. 338
In vigore dal 28 lug 1895
Le disposizioni degli potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate così per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F
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Il regolamento per l'attuazione delle prestazioni d'opera, deliberato dai Consigli comunali, sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.
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