Art. 4

LEGGE 19 luglio 1894, n. 338

In vigore dal 7 ago 1903
In relazione e per l'adempimento di tali impegni verrà annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di L. 1,500,000, la quale per L. 1,420,000 sarà destinata al pagamento rateale dei sussidi dovuti ai comuni, liquidati o da liquidarsi. Le rimanenti 80,000 lire saranno destinate a far fronte alle spese di cui è cenno ai numeri 265, 266, 267, 268, del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1894-95. Cessando le spese di cui nel precedente alinea, la somma che man mano resterà disponibile sarà aggiunta al fondo destinato al pagamento rateale dei sussidi.
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