Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «, il Direttore generale, il Comitato consultivo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.»;
c) al comma 3, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;
d) il comma 4 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-01-07;12#art-6