Art. 6 · Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

Art. 6

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Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «, il Direttore generale, il Comitato consultivo»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.»; c) al comma 3, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»; d) il comma 4 è abrogato.
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