Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «principi di autonomia,» è inserita la seguente: «indipendenza,» e, dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le seguenti: «, efficienza, efficacia, semplificazione»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell', la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.»; c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»; e) al comma 5, primo periodo, le parole: «anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-01-07;12#art-2

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