Art. 2
2 / 15Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «principi di autonomia,» è inserita la seguente: «indipendenza,» e, dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le seguenti: «, efficienza, efficacia, semplificazione»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell', la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»;
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-01-07;12#art-2