Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

In vigore dal 19 feb 2026
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, la parola: «Direttore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»; b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dal regolamento di cui all', comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle modalità, ai requisiti e alle qualità professionali richiamati nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato nel rispetto dell', comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.». d) alla rubrica, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-01-07;12#art-10

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