Titolo I

Art. 7

Norma transitoria

In vigore dal 15 gen 2026
1. In via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;205#art-7

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