Titolo II

Art. 12

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

In vigore dal 15 gen 2026
1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a: a) per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020, euro 1.279.348 per il 2021, euro 906.802 per il 2022, euro 923.446 per il 2023 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2024; b) per la Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020, euro 701.661 per il 2021, euro 71.526 per il 2022, euro 34.374 per il 2023 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2024. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. 3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;205#art-12

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