Titolo II
Art. 15
Copertura finanziaria
In vigore dal 15 gen 2026
1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all'indennità operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennità in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.406.928 per l'anno 2021, euro 13.903.735 per l'anno 2022, euro 13.974.274 per l'anno 2023, euro 3.732.063 per l'anno 2024 e euro 3.732.731 a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
a) quanto a euro 4.056.298 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all', comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 23.965, per l'anno 2021, a euro 1.471.441 per l'anno 2022 e euro 1.541.980 per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all', comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 2.326.665 per l'anno 2021, euro 3.722.666 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 3.722.666 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
e) quanto a euro 4.653.330 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e euro 9.397 per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all', comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
f) quanto a euro 10.065 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all', comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Crosetto, Ministro della difesa
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3391
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;205#art-15