Titolo I

Art. 5

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

In vigore dal 15 gen 2026
1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a: a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020, euro 1.064.189 per il 2021, euro 1.018.500 per il 2022, euro 1.028.817 per il 2023 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2024; b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020, euro 93.533 per il 2021, euro 83.492 per il 2022, euro 80.766 per il 2023 e euro 285.562 a decorrere dal 2024. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. 3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;205#art-5

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