Art. 3
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 3 gen 2026
1. Il presente decreto ed il suo allegato sono notificati agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia e sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3233
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-09-26;193#art-3