Art. 1
Istituzione di una zona economica esclusiva su parte delle acque circostanti il mare territoriale italiano
In vigore dal 3 gen 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l', comma 1, lettera c);
Vista la legge 14 giugno 2021, n. 91, recante «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», ed in particolare l', comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante «Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima»;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V;
Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, fatta a Parigi il 28 novembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 11 febbraio 1989, n. 59;
Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93;
Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62;
Visto il primo Piano del mare approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare con delibera del 31 luglio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023;
Considerata la necessità di non pregiudicare il raggiungimento di accordi con Stati adiacenti o frontisti nelle more della definizione in via pattizia della delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive;
Ritenuta l'opportunità di procedere, in sede di prima applicazione della legge 14 giugno 2021, n. 91, all'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva limitatamente al Mare Tirreno, al Mare Ionio e a parte del Mare Adriatico, riservando ad ulteriori provvedimenti la delimitazione della zona economica esclusiva nelle aree circostanti le restanti porzioni del mare territoriale nazionale;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), adottata nella riunione del 25 giugno 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 settembre 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 18 settembre 2025;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente regolamento:
Istituzione di una zona economica esclusiva su parte delle acque circostanti il mare territoriale italiano
1. Ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, è istituita una zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale italiano delimitate ai sensi dell'allegato 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-09-26;193#art-1