Art. 2
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 3 gen 2026
1. All'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale nazionale diverse da quelle di cui all', si provvede con uno o più successivi provvedimenti, anche a seguito di accordi con gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-09-26;193#art-2