Art. 3 · Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

Art. 3

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Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 3 gen 2026
1. Il presente decreto ed il suo allegato sono notificati agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia e sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3233
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