Art. 8

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

In vigore dal 17 mag 2025
1. La direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; b) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; c) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario; promozione della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e della programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall', comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; d) accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, anche di area sanitaria, e dei relativi corsi; promozione dell'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario; e) riconoscimento delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; f) cura delle attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle scuole di specializzazione del settore sanitario, anche in relazione a quanto previsto dall', comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; g) cura dei rapporti, nelle materie di competenza della direzione generale, con il Ministero della salute e con le regioni; h) accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); i) coordinamento degli adempimenti ministeriali riguardanti i master universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); l) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione; m) programmazione e gestione degli esami di Stato per l'iscrizione agli ordini e ai collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62#art-8

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