Art. 3
Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore
In vigore dal 17 mag 2025
1. La direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore, in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali;
b) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani e alla «no tax area»;
c) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore, in raccordo con la direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di start-up e spin-off, anche in attuazione delle iniziative del PNRR;
g) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci;
h) coordinamento delle attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale;
i) coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;
l) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62#art-3