Art. 2
Segretariato generale
In vigore dal 17 mag 2025
1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle di seguito indicate:
a) istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione del Ministro e relativa attuazione;
b) proposta al Ministro, sentito il Capo di Gabinetto, delle linee generali dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) coordinamento delle attività delle direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell', comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;
e) raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
f) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa;
h) coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della performance;
i) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;
l) coordinamento dei rapporti con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero.
2. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza di cui al citato del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ferma restando la titolarità dei rispettivi programmi, di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle relative risorse finanziarie, esercitano le attività programmatiche e i poteri di spesa connessi ai predetti programmi previa comunicazione al segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62#art-2