Art. 4
Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
In vigore dal 17 mag 2025
1. La direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché di ogni altra istituzione della formazione superiore;
b) controllo sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti adottati da università e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale, nonché sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;
d) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
f) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con il Consiglio universitario nazionale (CUN);
g) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;
h) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale;
i) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilità, la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali;
l) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e accreditamento dei relativi corsi;
m) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli universitari ad honorem;
n) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
o) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Storico versioni
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